Stavo leggendo le norme che disciplinano le fotocopie (anzi, la reprografia) delle opere coperte da diritto d'autore, nella relativa pagina di F.A.Q. della SIAE. Vi si spiega che il limite, sia pure a pagamento, è del 15% per uso personale, e si esamina in dettaglio che cosa devono fare le copisterie, le biblioteche etc.
Dopodiché si arriva a un punto enigmatico:
Esercizi che non fotocopiano i testi.
Come dovranno comportarsi gli esercizi commerciali che non svolgono attività di fotocopiatura dei testi?
Non dovranno compiere alcuna formalità. La loro attività potrà comunque essere sottoposta alle verifiche e ai controlli previsti dalla Legge.
Cioè? I fruttivendoli non devono spacciare cocaina?
beh sì, bisogna stare attenti agli spacciatori di cocaina sotto mentite spoglie.
RispondiElimina(notato come "reprografia" ricordi tanto "reprobo"?)
@.mau.: "reprografia" è veramente una parola curiosa, e in italiano mi sembra che compaia esclusivamente in questo contesto.
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